La sentenza n. 119/2025 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, rappresenta una pronuncia di rilievo in materia di Pensione Privilegiata Ordinaria , in particolare per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova. Infatti Come è noto, ai sensi dell’art 64, 67 e segg. D.P.R. n° 1092/1973 affinchè un malattia sofferta dal militare possa considerarsi dipendente da causa di servizio, quale presupposto ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, è necessario che tale infermità sia derivata da fatti di servizio, ossia da fatti conseguenti all’adempimento degli obblighi di servizio, purchè questi si siano posti come causa o concausa “ efficiente e determinante”. Onere probatorio gravante sul militare che negli anni di sempre maggiore diffondersi di casi di militari ammalatisi dopo essere stati esposti in teatri operativi esteri o situazioni analoghe costituisce una “probatio diabolica” con la conseguenza di vedersi negato il proprio diritto alla pensione privilegiata.
Pertanto a fronte di una importante evoluzione giurisprudenziale del giudice ordinario e del giudice amministrativo in materia di onere della prova per patologie tumorali riscontrate dal militare in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro grazie alla normativa contenuta nel nuovo C.O.M. di cui al D.Lgs 66/2010 con particolare riferimento all’art 603 , con le relative norme regolamentari applicative art.1078 prevedendo un sistema presuntivo al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio , destinato a chi si sia ammalato dopo esposizione a situazioni “ tipiche” che le disposizioni in esame menzionano, ad oggi non è corrisposta un altrettanto “ apertura” dei giudici contabili.
“Un primo spiraglio”
La sentenza del giudice contabile per la prima volta recepisce integralmente i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2025, confermando un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare i dipendenti pubblici esposti a condizioni ambientali e operative degradate o pericolose senza adeguate protezioni affermando che il militare è quindi tenuto a dimostrare di aver svolto il proprio servizio, ,( missioni nazionali, internazionale, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento) in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. La Sezione Emiliana ha stabilito che, in presenza di fattori di rischio specifici del servizio militare o di missioni operative (come l’esposizione a nanoparticelle metalliche o uranio impoverito), non è necessario un riscontro scientifico certo del nesso causale.
Grava sull’Amministrazione, ed ecco qui la novità , l’onere di dimostrare l’eventuale origine extra-lavorativa della patologia, poiché il rischio è considerato insito nella specificità della prestazione lavorativa svolta.
Avv. Elena Pettinau
